Art. 165.
                     Traino di veicoli in avaria
  1. Al di fuori dei casi  previsti  dall'art.  63,  il  traino,  per
incombente  situazione  di  emergenza,  di  un veicolo da parte di un
altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra  i  veicoli
stessi,  da  effettuarsi  mediante  aggancio  con fune, catena, cavo,
barra rigida od altro analogo attrezzo, purche' idoneamente segnalati
in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente  percepibili
da parte degli altri utenti della strada.
  2.  Durante  le  operazioni  di  traino  il  veicolo  trainato deve
mantenere attivato il dispositivo luminoso a  luce  intermittente  di
cui   all'art.   151,   lettera  f),  oppure,  in  mancanza  di  tale
segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il
pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il  segnale  mobile  di
cui  all'art.  162.  Il  veicolo  trainante,  ove ne sia munito, deve
mantenere attivato l'apposito dispositivo a  luce  gialla  prescritto
dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.