ART. 166 (usi delle acque irrigue e di bonifica) 1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facolta' di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorita' corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facolta' di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorita' di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del te sto unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. 3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualita' delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata. 4. Il contributo di cui al comma 3 e' determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalita' di versamento.
Nota all'art. 166: - L'art. 36 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testi unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, e' il seguente: «Art. 36. - Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone e' ridotto alla meta' di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata. Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone piu' elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone piu' elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale. Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso e' limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone e' ridotto alla meta'.».