ART. 166 
               (usi delle acque irrigue e di bonifica) 
 
   1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito  delle  loro
competenze,  hanno  facolta'  di  realizzare  e  gestire  le  reti  a
prevalente  scopo  irriguo,  gli  impianti  per  l'utilizzazione   in
agricoltura di acque  reflue,  gli  acquedotti  rurali  e  gli  altri
impianti funzionali ai  sistemi  irrigui  e  di  bonifica  e,  previa
domanda alle competenti autorita' corredata dal progetto delle  opere
da realizzare, hanno facolta' di  utilizzare  le  acque  fluenti  nei
canali e nei cavi consortili per usi che comportino  la  restituzione
delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni,  ivi
compresi    la    produzione    di    energia     idroelettrica     e
l'approvvigionamento di imprese  produttive.  L'Autorita'  di  bacino
esprime entro centoventi giorni la propria determinazione.  Trascorso
tale termine, la  domanda  si  intende  accettata.  Per  tali  usi  i
consorzi sono obbligati al  pagamento  dei  relativi  canoni  per  le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi
le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del  te  sto
unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
   2. I rapporti tra i consorzi  di  bonifica  ed  irrigazione  ed  i
soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati  dalle
disposizioni di cui al capo I del  titolo  VI  del  regio  decreto  8
maggio 1904, n. 368. 
   3. Fermo restando il  rispetto  della  disciplina  sulla  qualita'
delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente
decreto,  chiunque,  non  associato  ai  consorzi  di   bonifica   ed
irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito
di scarichi, anche se  depurati  e  compatibili  con  l'uso  irriguo,
provenienti da insediamenti di  qualsiasi  natura,  deve  contribuire
alle spese sostenute dal consorzio tenendo  conto  della  portata  di
acqua scaricata. 
   4. Il contributo di cui al comma 3 e'  determinato  dal  consorzio
interessato e comunicato al soggetto  utilizzatore,  unitamente  alle
modalita' di versamento. 
 
          Nota all'art. 166: 
              - L'art. 36 del regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.
          1775, recante «Testi  unico  delle  disposizioni  di  legge
          sulle  acque  e  impianti  elettrici»,   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  5  dell'8  gennaio  1934,  e'   il
          seguente: 
              «Art. 36. - Per le concessioni di derivazioni d'acqua a
          uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il  canone
          e'  ridotto  alla  meta'  di  quello   stabilito   per   la
          irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature  o
          residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per  unico
          scopo la bonificazione per colmata. 
              Alle concessioni di derivazione  ad  uso  promiscuo  di
          irrigazione e di forza motrice si applica  il  canone  piu'
          elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una  parte  dell'acqua
          derivata, il canone piu' elevato si applica a questa  parte
          soltanto e all'altra il canone normale. 
              Per le concessioni a scopo di irrigazione  delle  acque
          jemali, il cui uso e' limitato dall'equinozio di autunno  a
          quello di primavera, il canone e' ridotto alla meta'.».