Art. 166 (a).
           Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
  1. Sui veicoli a trazione (( animale )) il trasporto  di  cose  non
puo'  superare  (( la massa complessiva )) a pieno carico (( indicata
)) nella targa.
  2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa  complessiva
a  pieno  carico  indicata  nella targa, ove non ricorra alcuna delle
ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire trentamila a lire
centoventimila.
 
             (a) Il presente articolo e'  stato  cosi'  corretto  con
          avviso  di  rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993 e con avviso  di
          errata  corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.