Art. 166 (a). Trasporto di cose su veicoli a trazione animale 1. Sui veicoli a trazione (( animale )) il trasporto di cose non puo' superare (( la massa complessiva )) a pieno carico (( indicata )) nella targa. 2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993 e con avviso di errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.