Art. 166. 
                  Programmi e orari di insegnamento 
 
  1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame  sono
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica  istruzione.  I  programmi  per
l'insegnamento della religione cattolica  sono  adottati  secondo  le
modalita' stabilite con le intese di cui all'articolo 309. 
  2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute
presenti le seguenti esigenze: 
    a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso  un  piu'
adeguato sviluppo  dell'insegnamento  della  lingua  italiana  -  con
riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e
delle lingue straniere; 
    b)  potenziamento  dell'insegnamento  di   scienze   matematiche,
chimiche,  fisiche  e  naturali  -  finalizzate  quest'ultime   anche
all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza  e
il graduale raggiungimento  della  capacita'  di  sistemazione  delle
conoscenze; 
    c) valorizzazione,  nei  programmi  di  educazione  tecnica,  del
lavoro come esercizio di operativita' unitamente alla acquisizione di
conoscenze tecniche e tecnologiche. 
  3. L'orario complessivo degli insegnamenti non puo' superare le  30
ore settimanali, ferme  restando  le  speciali  disposizioni  per  le
scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano,  per  le  scuole
medie con lingua d'insegnamento slovena, nonche' per le scuole  medie
annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di  musica  e  per  le
scuole medie per ciechi. 
  4. Previo accertamento delle  possibilita'  locali  possono  essere
organizzate scuole medie integrate a tempo pieno,  nelle  quali  sono
istituite, sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della
pubblica  istruzione   con   l'ordinanza   di   cui   al   comma   5,
cattedre-orario  comprensive  delle   ore   di   insegnamento   delle
discipline curricolari, delle  ore  di  studio  sussidiario  e  delle
libere attivita' complementari. 
  5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sentito  il
Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione,  sono  stabiliti  i
criteri generali e le modalita' di organizzazione delle scuole  medie
integrate a tempo pieno e sono precisate le funzioni integrative e di
sostegno ad esse affidate, nonche' le condizioni  necessarie  perche'
possa  prevedersene  il  funzionamento,  con  riguardo   anche   alla
prescuola ed all'interscuola. 
  6.  Le  attivita'  di  prescuola  e  interscuola  rientrano   nelle
attivita'  connesse  con  il  funzionamento  della  scuola   di   cui
all'articolo 491.