Art. 166 
 
 
   (Principio di libera amministrazione delle autorita' pubbliche) 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori  sono
liberi di organizzare la procedura per la scelta del  concessionario,
fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte.  Essi
sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei
lavori e la prestazione dei servizi per garantire in  particolare  un
elevato livello di qualita', sicurezza ed accessibilita', la  parita'
di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei  diritti
dell'utenza nei servizi pubblici.