Art. 166 
 
                             Condizioni 
 
  1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165,  comma  1,
e' effettuata sulla base della valutazione caso  per  caso  da  parte
dell'Autorita' competente del rispetto dei requisiti di fondi  propri
di  cui  all'articolo  92  del  Regolamento  (UE)  n.  575/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  giugno  2013,  su  base
individuale e consolidata,  alla  data  dell'ultima  segnalazione  di
vigilanza disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in
vigore del presente decreto sono  state  svolte  prove  di  stress  a
livello dell'Unione europea o del Meccanismo  di  vigilanza  unico  o
sono stati condotti dalla Banca  Centrale  Europea  o  dall'Autorita'
bancaria europea verifiche della qualita'  degli  attivi  o  analoghi
esercizi, la valutazione dell'Autorita' competente riguarda  altresi'
l'inesistenza di carenze di  capitale  evidenziate  da  dette  prove,
verifiche o esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende
l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto  alla
somma dei requisiti di  fondi  propri  di  cui  all'articolo  92  del
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 26 giugno 2013,  su  base  individuale  e  consolidata,  e  degli
eventuali requisiti specifici  di  carattere  inderogabile  stabiliti
dall'Autorita' competente. 
  2. La garanzia di cui all'articolo 165 puo' essere concessa anche a
favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma
avente comunque patrimonio netto positivo, se  la  banca  ha  urgente
bisogno di  sostegno  della  liquidita',  a  seguito  della  positiva
decisione   della   Commissione    europea    sulla    compatibilita'
dell'intervento  con  il  quadro  normativo  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato applicabile alle misure  di  sostegno  alla
liquidita' nel contesto della crisi finanziaria. 
  3. Le banche che ricorrono agli interventi  previsti  dal  presente
articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare
del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite
dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte
al pubblico.