(CODICE CIVILE-art. 1661)
                             Art. 1661. 
 
               (Variazioni ordinate dal committente). 
 
  Il committente puo' apportare variazioni al  progetto,  purche'  il
loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo  convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori  eseguiti,
anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente. 
 
  La disposizione del comma  precedente  non  si  applica  quando  le
variazioni, pur essendo  contenute  nei  limiti  suddetti,  importano
notevoli modificazioni della natura  dell'opera  o  dei  quantitativi
nelle  singole  categorie  di  lavori  previste  nel  contratto   per
l'esecuzione dell'opera medesima.