(CODICE CIVILE-art. 1664)
                             Art. 1664. 
 
             (Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione). 
 
  Qualora  per  effetto  di  circostanze   imprevedibili   si   siano
verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano
d'opera, tali da determinare un aumento o una  diminuzione  superiori
al decimo  del  prezzo  complessivo  convenuto,  l'appaltatore  o  il
committente possono chiedere una revisione del  prezzo  medesimo.  La
revisione puo' esser accordata solo per quella differenza che  eccede
il decimo. 
 
  Se nel corso dell'opera si manifestano  difficolta'  di  esecuzione
derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non  previste  dalle
parti,  che  rendano  notevolmente  piu'   onerosa   la   prestazione
dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.