Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino   o   di  versamento  di  indennita'
                             pecuniaria

   1.  In  caso  di violazione degli obblighi e degli ordini previsti
dal  Titolo  I  della Parte terza, il trasgressore e' tenuto, secondo
che  l'autorita'  amministrativa  preposta  alla tutela paesaggistica
ritenga  piu'  opportuno  nell'interesse  della  protezione  dei beni
indicati  nell'articolo  134,  alla  rimessione in pristino a proprie
spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra
il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
La somma e' determinata previa perizia di stima.
   2.  Con  l'ordine  di  rimessione  in  pristino  e'  assegnato  al
trasgressore un termine per provvedere.
   3.  In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e
rende esecutoria la nota delle spese.
   4.  Le  somme  riscosse  per effetto dell'applicazione del comma 1
sono utilizzate per finalita' di salvaguardia, interventi di recupero
dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.