Art. 167 (a). Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 1. (( I veicoli a motore e i rimorchi )) non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e' superiore a 10 t e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera 1 t; b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da lire cinquecentomila a lire duemilioni, se l'eccedenza supera le 3 t. 3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico (( non superiore )) a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorche' la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. 4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, (( lettere e) e )) g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. 5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui (( massa )) complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione e' soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. 6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa (( di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa )) nel complesso. 7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, ferma restando la responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del codice civile (b). 8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. 9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo e' tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. 10. Quando e' accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio e' subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio e' subordinata al rilascio (( di una nuova autorizzazione. )) 12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonche' i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
(a) Il presente articolo e' stato modificato dall'art. 84 del D.Lgs. n. 360/1993 e cosi' corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1993 e con avviso di errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993. (b) Il testo dell'art. 2054 del codice civile e' il seguente: "Art. 2054 (Circolazione di veicoli). - Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, e' responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione dei veicolo". Con sentenza 29 dicembre 1972, n. 205, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, sopratrascritto "limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni".