Art. 167 
 
 
      (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) 
 
  1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, e'
costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta
la   durata   del   contratto,    al    netto    dell'IVA,    stimato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore,  quale
corrispettivo dei lavori e dei  servizi  oggetto  della  concessione,
nonche' per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 
  2. Il valore stimato e' calcolato al momento dell'invio  del  bando
di concessione o, nei casi in cui  non  sia  previsto  un  bando,  al
momento   in   cui   l'amministrazione   aggiudicatrice   o    l'ente
aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. 
  3. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione e'
superiore di piu' del 20 per cento rispetto  al  valore  stimato,  la
stima rilevante e' costituita dal valore della concessione al momento
dell'aggiudicazione. 
  4. Il valore stimato della  concessione  e'  calcolato  secondo  un
metodo oggettivo specificato nei  documenti  della  concessione.  Nel
calcolo del valore  stimato  della  concessione,  le  amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se  del  caso,
in particolare dei seguenti elementi: 
  a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero  di  altre  forme
comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti; 
  b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti  dei
lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da  quelle  riscosse
per   conto   dell'amministrazione   aggiudicatrice    o    dell'ente
aggiudicatore; 
  c) i pagamenti  o  qualsiasi  vantaggio  finanziario  conferito  al
concessionario,   in   qualsivoglia    forma,    dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da  altre  amministrazioni
pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un  obbligo
di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento; 
  d) il valore delle  sovvenzioni  o  di  qualsiasi  altro  vantaggio
finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione
della concessione; 
  e) le entrate  derivanti  dalla  vendita  di  elementi  dell'attivo
facenti parte della concessione; 
  f) il valore dell'insieme delle forniture e  dei  servizi  messi  a
disposizione del concessionario dalle amministrazioni  aggiudicatrici
o dagli enti aggiudicatori, purche' siano necessari per  l'esecuzione
dei lavori o la prestazione dei servizi; 
  g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio  economico  comunque
denominato ai candidati o agli offerenti; 
  5.  Nel  calcolo  del   valore   stimato   della   concessione   le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto
degli atti di regolazione delle Autorita' indipendenti. 
  6. La scelta del metodo per il calcolo  del  valore  stimato  della
concessione non puo' essere fatta con l'intenzione di escludere  tale
concessione dall'ambito di  applicazione  del  presente  codice.  Una
concessione  non  puo'  essere  frazionata  al  fine  di   escluderla
dall'osservanza delle norme del presente codice, tranne nel  caso  in
cui ragioni oggettive lo giustifichino,  valutate  al  momento  della
predisposizione del  bando  dalla  amministrazione  aggiudicatrice  o
dall'ente aggiudicatore. 
  7. Quando  un'opera  o  un  servizio  proposti  possono  dar  luogo
all'aggiudicazione  di  una  concessione  per  lotti   distinti,   e'
computato il valore  complessivo  stimato  della  totalita'  di  tali
lotti. 
  8. Quando il valore complessivo dei lotti e' pari o superiore  alla
soglia  di  cui  all'articolo  35  il  presente  codice  si   applica
all'aggiudicazione di ciascun lotto.