Art. 167. (Atti di ostilita' commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti). Chiunque compie atti di guerra contro lo Stato italiano o a danno delle sue forze armate od opere o cose militari, senza avere la qualita' di legittimo belligerante, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, con la pena di morte mediante fucilazione nel petto. ((38a)) Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano l'entita' del fatto o la responsabilita' del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni. ----------------- AGGIORNAMENTO (38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".