(Codice penale militare di guerra - art. 167)
                              Art. 167. 
 
(Atti  di  ostilita'  commessi  da  persone  diverse  dai   legittimi
                           belligeranti). 
 
  Chiunque compie atti di guerra contro lo Stato italiano o  a  danno
delle sue forze armate od opere  o  cose  militari,  senza  avere  la
qualita' di legittimo belligerante, e' punito, se  il  fatto  non  e'
preveduto come reato da una speciale disposizione di  legge,  con  la
pena di morte mediante fucilazione nel petto. ((38a)) 
 
  Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano  l'entita'  del
fatto o la responsabilita' del colpevole, si  applica  la  reclusione
militare non inferiore a cinque anni. 
 
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AGGIORNAMENTO (38a) 
  La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che "Per i delitti previsti dal codice penale militare  di  guerra  e
dalle leggi militari di guerra, la pena di morte  e'  abolita  ed  e'
sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".