Art. 168.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1.  Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,
per  evitare  la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi
da parte dei lavoratori.
  2.  Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative  necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai
lavoratori  stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che  comporta  la  movimentazione  manuale  di detti carichi, tenendo
conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
    a)  organizza  i posti di lavoro in modo che detta movimentazione
assicuri condizioni di sicurezza e salute;
    b)  valuta,  se  possibile  anche  in  fase di proget-tazione, le
condizioni  di  sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione
tenendo conto dell'allegato XXXIII;
    c)   evita  o  riduce  i  rischi,  particolarmente  di  patologie
dorso-lombari,   adottando  le  misure  adeguate,  tenendo  conto  in
particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche
dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta,
in base all'allegato XXXIII;
    d)  sottopone  i  lavoratori  alla  sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo  41,  sulla  base  della  valutazione  del rischio e dei
fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
  3.  Le  norme  tecniche costituiscono criteri di riferimento per le
finalita'   del   presente   articolo  e  dell'allegato  XXXIII,  ove
applicabili.  Negli  altri  casi  si puo' fare riferimento alle buone
prassi e alle linee guida.