Art. 168 (a).
                 Disciplina del trasporto su strada
                      dei materiali pericolosi
  1. Ai fini del  trasporto  su  strada  sono  considerati  materiali
pericolosi  quelli  appartenenti  alle classi indicate negli allegati
all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di
merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e succes-
sive modificazioni e integrazioni (b).
  2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio,  al
carico,  allo  scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla
sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse  al  trasporto
in  base  agli  allegati all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti.  Il  Ministro  dei  trasporti
puo'   altresi'   prescrivere,   con   propri   decreti,  particolari
attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano  necessari
per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui
al  comma  1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di
incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo  periodo  sono
stabilite  con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno. Gli addetti al carico ed  allo  scarico  delle
merci  pericolose,  con  esclusione  dei  prodotti  petroliferi degli
impianti di rifornimento stradali per  autoveicoli,  debbono  a  cio'
essere  abilitati;  il  Ministro  dei  trasporti, con propri decreti,
stabilisce, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente codice, le necessarie misure applicative.
  3.  Le  merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada
e' ammesso dagli accordi internazionali, possono  essere  trasportate
su   strada,   all'interno  dello  Stato,  alle  medesime  condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le  merci  che
presentino  pericolo  di  esplosione  e per i gas tossici resta salvo
l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
  4. Con decreti del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri    dell'interno,    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato e della sanita', possono essere  classificate  merci
pericolose,  ai  fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non
compresi fra  quelli  di  cui  al  comma  1  ma  che  siano  ad  essi
assimilabili.  Negli  stessi  decreti sono indicate le condizioni nel
rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse
al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui  al  comma  3
puo'  altresi'  essere  imposto  l'obbligo  della  autorizzazione del
singolo  trasporto,  precisando  l'autorita'  competente,  nonche'  i
criteri e le modalita' da seguire.
  5.  Per  il  trasporto  delle  materie  fissili  o  radioattive  si
applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche (c).
  6. Il  Ministro  dei  trasporti  provvede  con  propri  decreti  al
recepimento  delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del
trasporto su strada delle merci pericolose.
  7.  Chiunque  circola  con un veicolo o con un complesso di veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva  a
pieno  carico  risulta  superiore  a  quella  indicata sulla carta di
circolazione,  e'  soggetto  alle  sanzioni  amministrative  previste
nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
  8.    Chiunque    trasporta   merci   pericolose   senza   regolare
autorizzazione,  quando  sia  prescritta,  ovvero  non  rispetta   le
condizioni   imposte,   a   tutela   della  sicurezza,  negli  stessi
provvedimenti di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino a  otto
mesi  e  con  l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. ((
All'accertamento del reato )) conseguono le  sanzioni  amministrative
accessorie  della  sospensione  della  carta  di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei  mesi,
a  norma  ((  rispettivamente, del capo I, sezione II, e del capo II,
sezione II, del titolo VI. ))
  9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei  decreti
del  Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno,
di cui al comma 2 ovvero non rispetti le condizioni di  trasporto  di
cui  ai  commi  3  e  4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire  duemilioni.  A
tale  violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e della carta di  circolazione  da
uno a quattro mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
  10.  Alle  violazioni  di  cui  ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dell'art. 167, comma (( 9. ))
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art.  85  del  D.Lgs. n. 360/1993 e cosi' corretto per
          effetto dell'avviso di  rettifica  al  predetto  D.Lgs.  n.
          360/1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale n. 51 del 3 marzo 1994.
             (b) La legge n. 1839/1962 reca: "Ratifica ed  esecuzione
          dell'accordo  europeo  relativo al trasporto internazionale
          di merci pericolose su strada, con  annessi  protocollo  ed
          allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957".
             (c)  L'art. 2 del D.P.R. n. 1704/1965 sostituisce l'art.
          5 della legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  sull'impiego
          pacifico dell'energia nucleare, con il seguente:
             "Art.  5.  - Il trasporto delle materie fissili speciali
          in qualsiasi  quantita'  e  delle  materie  radioattive  in
          quantita'  totale  di radioattivita' o di peso che ecceda i
          valori determinati ai sensi dell'art.  1  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve
          essere effettuato da vettori terrestri, aerei e  marittimi,
          autorizzati  con  decreto del Ministro per l'industria e il
          commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro  per
          i  trasporti  e  l'aviazione  civile con il Ministro per la
          marina mercantile.
             Possono essere effettuati senza  autorizzazione  singoli
          trasporti  occasionali  di materie radioattive in quantita'
          totale di radioattivita' o di peso che non ecceda i  valori
          che  saranno  determinati  con  decreto  del  Ministro  per
          l'industria e il commercio, emanato con le forme  dell'art.
          30  del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
          1964, n. 185. In tali  casi,  prima  della  esecuzione  del
          trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al
          medico provinciale delle province e nelle quali ha inizio e
          termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che
          preceda di almeno quarantotto ore l'inizio del trasporto.
             Singoli   trasporti   di  materie  fissili  speciali  in
          qualsiasi quantita', e di materie radioattive in  quantita'
          totale  di  radioattivita'  o  di peso che ecceda il limite
          fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati  da
          vettori  terrestri,  aerei e marittimi all'uopo autorizzati
          con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di
          concerto con il Ministro interessato.
              Le disposizioni  contenute  nei  commi  precedenti  non
          esimono  il  vettore  dalla  osservanza delle vigenti norme
          sulla disciplina dei trasporti.
             Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito  il
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dei  Ministri
          competenti, di concerto con il Ministro per  l'industria  e
          il  commercio,  udito  il parere del Comitato nazionale per
          l'energia nucleare, sono  emanate  le  norme  regolamentari
          relative  al  trasporto  delle  materie  fissili speciali e
          delle materie radioattive, in accordo con le norme di  base
          fissate dalla Comunita' europea della energia atomica.
             Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari
          relative  al  trasporto  delle  materie  fissili speciali e
          delle materie radioattive di cui al  comma  precedente,  il
          trasporto   delle  dette  materie  deve  essere  effettuato
          nell'osservanza delle disposizioni  emanate  dal  Ministero
          dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile  per  i trasporti
          terrestri e aerei e dal Ministero della  marina  mercantile
          per i trasporti marittimi nel rispetto anche delle norme di
          protezione  sanitaria  contenute nel decreto del Presidente
          della Repubblica 13 febbraio 1964, n.  185,  che  risultino
          applicabili".