Art. 1681.
(Responsabilita' del vettore).
Salva la responsabilita' per il ritardo e per l'inadempimento
nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che
colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della
perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con se', se
non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno.
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilita' del vettore
per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di
trasporto gratuito.