Art. 169
                         Misure di sicurezza

  1.  Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste  dall'articolo  33 e' punito con l'arresto sino a due anni o
con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
  2.  All'autore  del  reato,  all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi,  anche  con  successivo atto del Garante, e' impartita una
prescrizione   fissando   un  termine  per  la  regolarizzazione  non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in
caso  di  particolare  complessita'  o  per  l'oggettiva  difficolta'
dell'adempimento  e  comunque  non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni  successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare
una  somma  pari  al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione.  L'adempimento  e  il pagamento estinguono il reato.
L'organo  che  impartisce  la  prescrizione  e  il pubblico ministero
provvedono  nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto
legislativo  19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in
quanto applicabili.
 
          Nota all'art. 169:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 21, 22, 23 e 24
          del   decreto   legislativo   19 dicembre   1994,   n.  758
          (Modificazioni  alla disciplina sanzionatoria in materia di
          lavoro):
              "Art.  21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
          oltre  sessanta  giorni  dalla scadenza del termine fissato
          nella  prescrizione,  l'organo  di vigilanza verifica se la
          violazione  e'  stata  eliminata secondo le modalita' e nel
          termine indicati dalla prescrizione.
              2.  Quando  risulta  l'adempimento  alla  prescrizione,
          l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
          sede  amministrativa,  nel  termine  di  trenta giorni, una
          somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
          la  contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
          scadenza  del  termine fissato nella prescrizione, l'organo
          di  vigilanza  comunica al pubblico Ministero l'adempimento
          alla  prescrizione,  nonche'  l'eventuale  pagamento  della
          predetta somma.
              3.  Quando  risulta  l'inadempimento alla prescrizione,
          l'organo  di  vigilanza  ne  da'  comunicazione al pubblico
          Ministero  e  al contrav-ventore entro novanta giorni dalla
          scadenza del termine fissato nella prescrizione.".
              "Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di
          vigilanza). - 1. Se il pubblico Ministero prende notizia di
          una  contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve
          da  privati  o  da  pubblici  ufficiali  o incaricati di un
          pubblico  servizio  diversi dall'organo di vigilanza, ne da
          immediata  comunicazione  all'organo  di  vigilanza  per le
          determinazioni  inerenti  alla  prescrizione  che  si renda
          necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
              2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza
          informa  il pubblico Ministero delle proprie determinazioni
          entro  sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  ha  ricevuto
          comunicazione   della   notizia   di   reato  dal  pubblico
          Ministero.".
              "Art. 23 (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il
          procedimento  per la contravvenzione e' sospeso dal momento
          dell'iscrizione  della notizia di reato nel registro di cui
          all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento
          in cui il pubblico Ministero riceve una delle comunicazioni
          di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
              2.   Nel  caso  previsto  dall'art.  22,  comma  1,  il
          procedimento  riprende  il  suo  corso  quando  l'organo di
          vigilanza  informa il pubblico Ministero che non ritiene di
          dover  impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza
          del  termine  di  cui  all'art. 22, comma 2, se l'organo di
          vigilanza  omette  di informare il pubblico Ministero delle
          proprie  determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora
          nel  predetto  termine  l'organo  di  vigilanza  informi il
          pubblico  Ministero  d'aver  impartito una prescrizione, il
          procedimento  rimane  sospeso  fino al termine indicato dal
          comma 1.
              3.  La  sospensione  del  procedimento  non preclude la
          richiesta   di   archiviazione.   Non  impedisce,  inoltre,
          l'assunzione  delle prove con incidente probatorio, ne' gli
          atti  urgenti  di  indagine  preliminare,  ne' il sequestro
          preventivo  ai  sensi  degli  articoli 321  e  seguenti del
          codice di procedura penale.".
              "Art.  24 (Estinzione del reato). 1. La contravvenzione
          si  estingue se il contravventore adempie alla prescrizione
          impartita  dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato
          e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
              2. Il pubblico Ministero richiede l'archiviazione se la
          contrav-venzione e' estinta ai sensi del comma 1.
              3.   L'adempimento  in  un  tempo  superiore  a  quello
          indicato   nella  prescrizione,  ma  che  comunque  risulta
          congruo   a   norma   dell'art.   20,   comma   1,   ovvero
          l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
          contravvenzione  con  modalita'  diverse da quelle indicate
          dall'organo   di   vigilanza,   sono   valutati   ai   fini
          dell'applicazione  dell'art.  162-bis del codice penale. In
          tal  caso,  la  somma  da  versare e' ridotta al quarto del
          massimo   dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione
          commessa.".