Art. 169.
              Informazione, formazione e addestramento

  1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
    a) fornisce  ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente
al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
    b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi
lavorativi ed alle modalita' di corretta esecuzione delle attivita'.
  2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  ai lavoratori l'addestramento
adeguato  in  merito  alle  corrette  manovre e procedure da adottare
nella movimentazione manuale dei carichi.