(Norme-art. 169)
                              Art. 169 
         (Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione) 
  1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione  dei
termini stabiliti per il giudizio di cassazione.  Il  presidente,  se
accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione  dei  termini
in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione e'
fatta menzione negli avvisi. 
  2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le  parti  possono
rinunciare agli avvisi.