Art. 169 
 
                          Sostegno pubblico 
 
  1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure  di
liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo
168, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una
banca  acquirente  (di  seguito,  "l'Acquirente")  di   attivita'   e
passivita', di azienda, rami d'azienda nonche'  di  beni  e  rapporti
giuridici individuabili in blocco (di seguito, "il Compendio Ceduto")
della banca in liquidazione  coatta  amministrativa,  nelle  seguenti
forme, anche in combinazione fra di loro: 
  a) trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte
anticipate della banca posta in liquidazione  coatta  amministrativa,
anche laddove non iscritte nel bilancio di quest'ultima; 
  b) trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte
anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte  nel  bilancio
di quest'ultima; 
  c)  concessione  all'Acquirente  di  garanzie  su  componenti   del
Compendio Ceduto; la  garanzia  dello  Stato  e'  gratuita,  a  prima
richiesta, incondizionata,  irrevocabile  ed  esplicita;  essa  copre
capitale,  interessi  e  oneri  accessori  fino  all'importo  massimo
garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite; 
  d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in  cui  le
forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti  non  siano
sufficienti. 
  2. Possono  essere  oggetto  della  trasformazione  in  crediti  di
imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attivita'
per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: 
  a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del  reddito
imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
  b)  importo  del  rendimento   nozionale   eccedente   il   reddito
complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto ne' trasformato in  credito
d'imposta; 
  c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e  1068,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a)  e
b) del comma 1 puo' essere  disposta  per  un  ammontare  complessivo
massimo non superiore all'ammontare massimo di cui  al  comma  4.  Il
credito d'imposta derivante dalla trasformazione non e' produttivo di
interessi. Puo'  essere  utilizzato,  senza  limiti  di  importo,  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  ovvero  puo'  essere  ceduto  secondo  quanto
previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  ovvero  puo'
essere chiesto a rimborso. Il credito  d'imposta  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del  reddito
di impresa ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
  4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione  del  sostegno
pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo
di  100  milioni  di  euro  eventualmente  incrementati  secondo   le
modalita' di cui al comma 6. In caso di concessione di  garanzie,  il
corrispondente ammontare del sostegno pubblico e' pari al fair  value
delle garanzie stesse. 
  5. Il sostegno  pubblico  puo'  essere  concesso  a  seguito  della
positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' del
regime di cui al presente capo con il  quadro  normativo  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato nei  dodici  mesi  successivi  a
tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata  dalla
Commissione europea a seguito della notifica individuale del  singolo
sostegno, qualora questa sia necessaria.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze tale periodo puo' essere esteso fino  a
un massimo di ulteriori dodici  mesi  previa  approvazione  da  parte
della Commissione europea. 
  6. Per far  fronte  agli  oneri  derivanti  dal  presente  capo  e'
istituito nello stato di previsione  del  ministero  dell'economia  e
delle finanze un Fondo di importo pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Il predetto fondo puo' altresi'  essere  alimentato  con
gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione  degli  articoli
55, 56 e 57 del decreto legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da  accertarsi  con
uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  con  i
quali sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio,  anche  in
conto residui. Qualora i suddetti minori oneri  siano  conseguiti  su
risorse gestite presso la Tesoreria dello Stato,  e'  autorizzato  il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato del relativo  importo
per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.