(Codice Penale-art. 169)
                              Art. 169. 
 
        (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto) 
 
  Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la  legge
stabilisce  una  pena  restrittiva  della  liberta'   personale   non
superiore nel massimo a due anni,  ovvero  una  pena  pecuniaria  non
superiore nel massimo a lire diecimila, anche se  congiunta  a  detta
pena,  il  giudice  puo'  astenersi  dal  pronunciare  il  rinvio  al
giudizio,  quando,   avuto   riguardo   alle   circostanze   indicate
nell'articolo  133,  presume  che  il  colpevole  si   asterra'   dal
commettere ulteriori reati. 
 
  Qualora si proceda al giudizio, il giudice  puo',  nella  sentenza,
per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. 
 
  Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti  dal
numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164. 
 
  Il perdono giudiziale non puo' essere conceduto piu' di una  volta.
((75)) 
                                                                 (57) 
 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1973,  n.
108  (in  G.U.   1ª   s.s.   11/7/1973,   n.   176)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte  in
cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad  altri
reati che si legano col vincolo della continuazione a  quelli  per  i
quali e' stato concesso il beneficio. 
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AGGIORNAMENTO (75) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976,  n.
154  (in  G.U.  1ª   s.s.   14/07/1976,   n.   184)   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del  quarto  comma   del   presente
articolo nella parte in cui esclude che  possa  concedersi  un  nuovo
perdono  giudiziale  nel  caso  di  condanna  per  delitto   commesso
anteriormente alla prima sentenza di perdono, a  pena  che,  cumulata
con quella precedente, non superi i limiti per  l'applicabilita'  del
beneficio.