(CODICE CIVILE-art. 1696)
                             Art. 1696. 
 
         (Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria). 
 
  Il danno derivante da perdita o da avaria  si  calcola  secondo  il
prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e  nel  tempo  della
riconsegna. 
 
  ((Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un
euro per ogni  chilogrammo  di  peso  lordo  della  merce  perduta  o
avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di  cui  all'articolo
23, comma 3, della Convenzione per il trasporto  stradale  di  merci,
ratificata  con  legge  6  dicembre  1960,  n.  1621,  e   successive
modificazioni, nei trasporti internazionali. 
 
  La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore
del vettore se non nei casi e con le modalita' previste  dalle  leggi
speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. 
 
  Il   vettore   non   puo'   avvalersi   della   limitazione   della
responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo  ove  sia
fornita la prova che la perdita o l'avaria  della  merce  sono  stati
determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e
preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli  si  sia  avvalso
per l'esecuzione del trasporto, quando tali  soggetti  abbiano  agito
nell'esercizio delle loro funzioni.))