Art. 1696.
(Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria).
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il
prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della
riconsegna.
((Il risarcimento dovuto dal vettore non puo' essere superiore a un
euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o
avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo
23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci,
ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive
modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non e' derogabile a favore
del vettore se non nei casi e con le modalita' previste dalle leggi
speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non puo' avvalersi della limitazione della
responsabilita' prevista a suo favore dal presente articolo ove sia
fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati
determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e
preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso
per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito
nell'esercizio delle loro funzioni.))