Art. 17.
                        Utenti del Casellario
  1.  Sono  autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella
banca dati:
    a) gli   istituti  che  esercitano  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro;
    b) gli  enti  che  esercitano,  congiuntamente  o disgiuntamente,
l'assicurazione contro i rischi di infortunio e l'assicurazione conto
i  rischi  derivanti  dalla  circolazione  di  automezzi, soggetti al
controllo  dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP).