Art. 17 
             Commissione per la progressione in carriera 
 
  1. Ai fini  della  valutazione  di  cui  all'articolo  16  e  della
progressione in carriera di cui all'articolo 7, comma 1, con  decreto
del Ministro dell'interno e' istituita una commissione presieduta  da
un prefetto scelto tra quelli preposti alle attivita' di controllo  e
valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  e
composta da tre viceprefetti,  due  in  servizio  presso  gli  uffici
territoriali del governo ed uno presso gli  uffici  centrali,  scelti
secondo il criterio della rotazione.  In  caso  di  parita'  di  voti
prevale il voto del presidente. Per il biennio di operativita'  della
commissione, alla copertura dei posti di  funzione  dei  viceprefetti
che la compongono si provvede con le modalita'  di  cui  all'articolo
10, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento  della
nomina a componente della commissione esercita  le  funzioni  vicarie
presso un ufficio territoriale  del  governo,  si  provvede  mediante
affidamento interinale dell'incarico ad altro viceprefetto. 
  2. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita'  di  relatore
senza facolta' di voto,  il  capo  del  dipartimento  competente  per
l'amministrazione del personale della carriera prefettizia, o un  suo
delegato. 
 
          Nota all'art. 17:
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 30 luglio
          1999, n. 286, vedasi nella nota all'art. 7.