Art. 17.
             (Titoli per l'acquisto di servizi sociali)
1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni
possono  prevedere  la concessione, su richiesta dell'interessato, di
titoli   validi  per  l'acquisto  di  servizi  sociali  dai  soggetti
accreditati  del  sistema  integrato  di interventi e servizi sociali
ovvero  come  sostitutivi  delle  prestazioni  economiche  diverse da
quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1,
lettera  a),  numeri  1)  e  2),  della presente legge, nonche' dalle
pensioni  sociali  di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n.  153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2.   Le   regioni,   in  attuazione  di  quanto  stabilito  ai  sensi
dell'articolo  18,  comma  3, lettera i), disciplinano i criteri e le
modalita' per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito
di  un  percorso  assistenziale  attivo  per  la  integrazione  o  la
reintegrazione  sociale  dei  soggetti  beneficiari, sulla base degli
indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
 
          Note all'art. 17, comma 1:
          -  Per  il testo dell'art. 26 della citata legge n. 153 del
          1969, si veda in nota all'art. 2, comma 2.
          -  Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata legge n.
          335 del 1995, si veda in nota all'art. 2, comma 2.