Art. 17. 
             (Partecipazione alla composizione del CNEL) 
   1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per  il  volontariato
designano dieci membri del Consiglio nazionale  dell'economia  e  del
lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle  associazioni  di
promozione   sociale   e   dalle   organizzazioni   di   volontariato
maggiormente rappresentative. 
   2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della  legge  30  dicembre
1986, n. 936, e' sostituito dal  seguente:  "Il  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro e'  composto  di  esperti,  rappresentanti
delle associazioni di promozione sociale e  delle  organizzazioni  di
volontariato e rappresentanti delle categorie produttive,  in  numero
di  centoventuno,  oltre   al   presidente,   secondo   la   seguente
ripartizione:". 
   3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n.  936  del  1986,
dopo il numero I), e' inserito il seguente: 
   "I-bis) dieci  rappresentanti  delle  associazioni  di  promozione
sociale  e  delle   organizzazioni   di   volontariato   dei   quali,
rispettivamente,   cinque   designati   dall'Osservatorio   nazionale
dell'associazionismo e cinque designati  dall'Osservatorio  nazionale
per il volontariato;". 
   4. All'articolo 4 della citata legge n.  936  del  1986,  dopo  il
comma 2 e' inserito il seguente: 
   "2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione  sociale
e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi  delle
norme vigenti. Le designazioni  sono  comunicate  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri". 
   5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo
e' autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e  di
lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001. 
 
          Note all'art. 17, commi 2 e 3:
              - La  legge  30 dicembre  1986, n. 936, recante: "Norme
          sul  Consiglio  nazionale  dell'economia  e del lavoro", e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987, n.
          3.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, come modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  2.  - Il Consiglio nazionale dell'economia e del
          lavoro   e'   composto   di  esperti  rappresentanti  delle
          associazioni  di  promozione sociale e delle organizzazioni
          di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive
          in  numero  di centoventuno, oltre al presidente secondo la
          seguente ripartizione:
                I) dodici   esperti,   qualificati   esponenti  della
          cultura economica, sociale e giuridica, dei quali:
                  a) otto nominati dal Presidente della Repubblica;
                  b) quattro  proposti  dal  Presidente del Consiglio
          dei Ministri;
                I-bis) dieci  rappresentanti  delle  associazioni  di
          promozione  sociale  e delle organizzazioni di volontariato
          dei     quali,     rispettivamente,     cinque    designati
          dall'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo e cinque
          designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;
                II) novantanove    rappresentanti   delle   categorie
          produttive  di  beni  e  servizi  nei  settori  pubblico  e
          privato,   dei  quali  quarantaquattro  rappresentanti  dei
          lavoratori    dipendenti,   diciotto   rappresentanti   dei
          lavoratori   autonomi,   trentasette  rappresentanti  delle
          imprese.
              2.  La  rappresentanza  dei  lavoratori  dipendenti  e'
          articolata  in  modo  da  garantire  quella  dei lavoratori
          dell'agricoltura   e   della   pesca,  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, dei servizi, con particolare
          riguardo  ai  settori  del  trasporto,  del credito e delle
          assicurazioni,  nonche' della pubblica amministrazione. Dei
          quarantaquattro   membri   di  cui  essa  consiste,  cinque
          rappresentano  i  dirigenti  pubblici  e privati e i quadri
          intermedi.
              3.  La  rappresentanza dei lavoratori autonomi e' cosi'
          composta:
                a) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;
                b) cinque rappresentanti degli artigiani;
                c) quattro rappresentanti dei liberi professionisti;
                d) quattro   rappresentanti   delle   cooperative  di
          produzione e di consumo.
              4. La rappresentanza delle imprese e' cosi' composta:
                a) cinque  rappresentanti  dell'agricoltura  e  della
          pesca;
                b) quattordici rappresentanti dell'industria;
                c) sette  rappresentanti  del commercio e del turismo
          in   modo   che   sia   comunque  assicurata  una  adeguata
          rappresentanza al settore del turismo;
                d) otto  rappresentanti  dei  servizi in modo che sia
          comunque  assicurata una adeguata rappresentanza ai settori
          del trasporto, del credito e delle assicurazioni;
                e) un rappresentante dell'IRI;
                f) un rappresentante dell'ENI;
                g) un rappresentante dell'EFIM.0
              5. Nell'ambito della rappresentanza, di cui al comma 4,
          con particolare riferimento ai settori dell'industria e del
          trasporto,   e'  garantita  la  presenza  delle  imprese  a
          partecipazione statale e delle imprese municipalizzate.".
          Nota all'art. 17, comma 4:
              - Il  testo  dell'art. 4 della citata legge 30 dicembre
          1986, n. 936, e' il seguente:
              "Art.  4  (Procedura di nomina dei rappresentanti delle
          categorie  produttive). - 1. Nove mesi prima della scadenza
          del  mandato  dei  membri  del Consiglio, la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  da' avviso di tale scadenza e dei
          termini  di  cui  al  presente  articolo, con pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale.
              2.  Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale,
          entro  trenta  giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella
          Gazzetta  Ufficiale,  fanno  pervenire  alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri le designazioni dei rappresentanti
          delle categorie produttive di cui all'art. 2.
              2-bis.   I   rappresentanti   delle   associazioni   di
          promozione  sociale  e delle organizzazioni di volontariato
          sono   designati   ai   sensi   delle   norme  vigenti.  Le
          designazioni  sono  comunicate  al Presidente del Consiglio
          dei Ministri.
              3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta
          giorni  successivi, uditi i Ministri interessati, definisce
          l'elenco  dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          maggiormente  rappresentative  e  lo  comunica  a  tutte le
          organizzazioni designanti.
              4.  Il  ricorso  avverso  tale atto e' presentato dalle
          organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del
          medesimo,  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
          ne da' comunicazione alle altre organizzazioni interessate.
              5.  Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire
          tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il
          grado   di  rappresentativita',  con  particolare  riguardo
          all'ampiezza   e   alla  diffusione  delle  loro  strutture
          organizzative,   alla   consistenza   numerica,  alla  loro
          partecipazione    effettiva    alla   formazione   e   alla
          stipulazione  dei  contratti o accordi collettivi nazionali
          di   lavoro   e   alle   composizioni   delle  controversie
          individuali e collettive di lavoro.
              6.   Analoga   documentazione,   a  tutela  dei  propri
          interessi,  possono  fornire,  entro  i  successivi  trenta
          giorni   dalla  notifica  del  ricorso,  le  organizzazioni
          controinteressate.
              7.   Il  ricorso  e'  deciso,  udite  le  parti,  entro
          quarantacinque  giorni con provvedimento del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei
          Ministri.
              8.  Le  norme  di cui al presente articolo si applicano
          anche   alle  imprese  a  carattere  nazionale  a  gestione
          pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le
          quali  intendano procedere a designazioni nell'ambito della
          rappresentanza  delle  imprese.  In  caso  di  ricorso, gli
          interessati  sono  tenuti  a  fornire  tutti  gli  elementi
          necessari  dai  quali si possa desumere il proprio grado di
          rappresentativita'   nel   settore   di  appartenenza,  con
          particolare  riferimento  al  valore  aggiunto e all'indice
          occupazionale.
              9.  Le  disposizioni  di cui ai precedenti commi non si
          applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM,
          le  cui  designazioni sono effettuate dai rispettivi organi
          deliberanti,   nonche'   ai   rappresentanti   dei   liberi
          professionisti,  le  cui designazioni sono effettuate dagli
          ordini  nazionali  dei  professionisti  scelti, di volta in
          volta,  dal  Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              10.  I  membri  del  CNEL, di cui al presente articolo,
          sono  nominati  con decreto del Presidente della Repubblica
          su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.".