Art. 17. (Partecipazione alla composizione del CNEL) 1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative. 2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:". 3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), e' inserito il seguente: "I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;". 4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri". 5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Note all'art. 17, commi 2 e 3: - La legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante: "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987, n. 3. - Si riporta il testo dell'art. 2, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 2. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto di esperti rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive in numero di centoventuno, oltre al presidente secondo la seguente ripartizione: I) dodici esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali: a) otto nominati dal Presidente della Repubblica; b) quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; I-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato; II) novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, dei quali quarantaquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle imprese. 2. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti e' articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni, nonche' della pubblica amministrazione. Dei quarantaquattro membri di cui essa consiste, cinque rappresentano i dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi. 3. La rappresentanza dei lavoratori autonomi e' cosi' composta: a) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti; b) cinque rappresentanti degli artigiani; c) quattro rappresentanti dei liberi professionisti; d) quattro rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo. 4. La rappresentanza delle imprese e' cosi' composta: a) cinque rappresentanti dell'agricoltura e della pesca; b) quattordici rappresentanti dell'industria; c) sette rappresentanti del commercio e del turismo in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza al settore del turismo; d) otto rappresentanti dei servizi in modo che sia comunque assicurata una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del credito e delle assicurazioni; e) un rappresentante dell'IRI; f) un rappresentante dell'ENI; g) un rappresentante dell'EFIM.0 5. Nell'ambito della rappresentanza, di cui al comma 4, con particolare riferimento ai settori dell'industria e del trasporto, e' garantita la presenza delle imprese a partecipazione statale e delle imprese municipalizzate.". Nota all'art. 17, comma 4: - Il testo dell'art. 4 della citata legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' il seguente: "Art. 4 (Procedura di nomina dei rappresentanti delle categorie produttive). - 1. Nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri da' avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'art. 2. 2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni successivi, uditi i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti. 4. Il ricorso avverso tale atto e' presentato dalle organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne da' comunicazione alle altre organizzazioni interessate. 5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentativita', con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro. 6. Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire, entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso, le organizzazioni controinteressate. 7. Il ricorso e' deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. 8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso, gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il proprio grado di rappresentativita' nel settore di appartenenza, con particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice occupazionale. 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonche' ai rappresentanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 10. I membri del CNEL, di cui al presente articolo, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.".