Art. 17 (R)
                   Segretezza della corrispondenza
                    trasmessa per via telematica

  1.  Gli  addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di  atti,  dati  e  documenti  formati  con strumenti informatici non
possono   prendere   cognizione   della   corrispondenza  telematica,
duplicare  con  qualsiasi  mezzo  o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o
sul  contenuto  di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi
per  via  telematica,  salvo  che  si tratti di informazioni per loro
natura  o  per  espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
  2.  Agli  effetti  del  presente  testo unico, gli atti, i dati e i
documenti  trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti
del   gestore   del  sistema  di  trasporto  delle  informazioni,  di
proprieta'  del  mittente  sino a che non sia avvenuta la consegna al
destinatario.