Art. 17. 
               Riparazione delle conseguenze del reato 
 
  1. Ferma l'applicazione  delle  sanzioni  pecuniarie,  le  sanzioni
interdittive non si applicano quando, prima  della  dichiarazione  di
apertura del dibattimento di  primo  grado,  concorrono  le  seguenti
condizioni: 
    a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha  eliminato  le
conseguenze dannose o pericolose del  reato  ovvero  si  e'  comunque
efficacemente adoperato in tal senso; 
    b)  l'ente  ha  eliminato  le  carenze  organizzative  che  hanno
determinato il reato mediante l'adozione e  l'attuazione  di  modelli
organizzativi  idonei  a  prevenire  reati  della  specie  di  quello
verificatosi; 
    c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai  fini
della confisca.