Art. 17.
               (Determinazione dei flussi di ingresso)

   1.  All'articolo  21 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  dopo  il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nello  stabilire  le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente
nel  contrasto  all'immigrazione  clandestina o nella riammissione di
propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
   b)  al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate"
sono  inserite  le  seguenti:  "ai lavoratori di origine italiana per
parte  di  almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta
di  ascendenza,  residenti  in  Paesi non comunitari, che chiedano di
essere   inseriti   in  un  apposito  elenco,  costituito  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  o  consolari,  contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, nonche'";
   c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
   "4-bis.  Il  decreto  annuale  ed  i  decreti  infrannuali  devono
altresi' essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta
di  lavoro  suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza,
elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  cui  al  comma  7. Il
regolamento  di  attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con  altre  strutture  pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
   4-ter.  Le  regioni  possono  trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni  anno,  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto
sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel
territorio  regionale,  contenente  anche le indicazioni previsionali
relative  ai  flussi  sostenibili nel triennio successivo in rapporto
alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo".
 
             Note all'art. 17:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21 del decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n. 286, come modificato dalla
          presente legge:
                 "Art.  21  (Determinazione dei flussi di ingresso) -
          1.  L'ingresso  nel  territorio  dello  Stato per motivi di
          lavoro  subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo,
          avviene  nell'ambito  delle quote di ingresso stabilite nei
          decreti  di  cui  all'art.  3,  comma 4. Nello stabilire le
          quote    i    decreti   prevedono   restrizioni   numeriche
          all'ingresso  di  lavoratori  di  Stati che non collaborano
          adeguatamente  nel contrasto all'immigrazione clandestina o
          nella  riammissione  di  propri  cittadini  destinatari  di
          provvedimenti  di  rimpatrio.  Con  tali  decreti  altresi'
          assegnate   in   via   preferenziale   quote  riservate  ai
          lavoratori  di origine italiana per parte di almeno uno dei
          genitori  fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
          residenti  in  Paesi non comunitari, che chiedano di essere
          inseriti  in  un  apposito  elenco,  costituito  presso  le
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari,  contenente  le
          qualifiche  professionali  dei  lavoratori  stessi, nonche'
          agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali
          il  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'interno  e  il  Ministro  del lavoro e della
          previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
          regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di
          riammissione.  Nell'ambito  di  tali  intese possono essere
          definiti  appositi  accordi in materia di flussi per lavoro
          stagionale,   con  le  corrispondenti  autorita'  nazionali
          responsabili  delle  politiche  del  mercato del lavoro dei
          paesi di provenienza.
                 2.  Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
          possono  inoltre  prevedere la utilizzazione in Italia, con
          contratto  di  lavoro  subordinato, di gruppi di lavoratori
          per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
          tempo;  al  termine  del  rapporto  di  lavoro i lavoratori
          devono rientrare nel paese di provenienza.
                 3.  Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
          modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
                 4.  I  decreti  annuali  devono  tenere  conto delle
          indicazioni  fornite,  in  modo articolato per qualifiche o
          mansioni,  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  sull'andamento  dell'occupazione  e  dei  tassi di
          disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul
          numero  dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
          europea iscritti nelle liste di collocamento.
                 4-bis.  Il  decreto annuale ed i decreti infrannuali
          devono  altresi'  essere  predisposti in base ai dati sulla
          effettiva  richiesta  di lavoro suddivisi per regioni e per
          bacini   provinciali  di  utenza,  elaborati  dall'anagrafe
          informatizzata,  istituita presso il Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
          di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
          altre  strutture  pubbliche  e  private,  nei  limiti degli
          ordinari stanziamenti di bilancio".
                 4-ter.  Le  regioni  possono  trasmettere,  entro il
          30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri,  un  rapporto  sulla  presenza e sulla condizione
          degli  immigrati  extracomunitari nel territorio regionale,
          contenente  anche  le  indicazioni previsionali relative ai
          flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
          capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
                 5.  Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
          possono  prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
          fare  ingresso  in Italia per motivi di lavoro subordinato,
          anche   stagionale,   si   iscrivano   in  apposite  liste,
          identificate  dalle  medesime  intese, specificando le loro
          qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati
          dal  regolamento  di attuazione. Le predette intese possono
          inoltre  prevedere  le modalita' di tenuta delle liste, per
          il  successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
          e della previdenza sociale.
                 6.  Nell'ambito  delle  intese  o  accordi di cui al
          presente  testo  unico,  il  Ministro  degli affari esteri,
          d'intesa  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,   puo'   predisporre  progetti  integrati  per  il
          reinserimento  di  lavoratori  extracomunitari nei Paesi di
          origine,  laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
          idonee  garanzie  dai  governi  dei  Paesi  di provenienza,
          ovvero   l'approvazione  di  domande  di  enti  pubblici  e
          privati,  che  richiedano  di predisporre analoghi progetti
          anche per altri Paesi.
                 7.  Il  regolamento  di  attuazione prevede forme di
          istituzione  di  un'anagrafe  annuale  informatizzata delle
          offerte   e  delle  richieste  di  lavoro  subordinato  dei
          lavoratori   stranieri   e   stabilisce   le  modalita'  di
          collegamento   con   l'archivio  organizzato  dall'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  e con le
          questure.
                 8.   L'onere  derivante  dal  presente  articolo  e'
          valutato  in  lire  350 milioni annui a decorrere dall'anno
          1998.".