Art. 17 Gestione di fondi 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 17: Comma 1: - La legge 14 novembre 2000, n. 338 reca: "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".