Art. 17 
             (Trattamento che presenta rischi specifici) 
 
   1.  Il  trattamento  dei  dati  diversi  da  quelli  sensibili   e
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le  liberta'
fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in  relazione
alla natura dei dati o alle modalita' del trattamento o agli  effetti
che  puo'  determinare,  e'  ammesso  nel  rispetto  di   misure   ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti. 
   2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono  prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio  del  trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di  titolari  o
di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.