Articolo 17
                            Catalogazione

  1.  Il  Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e
coordina le relative attivita'.
  2.  Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con
decreto  ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle
regioni,  individua  e  definisce  metodologie  comuni  di  raccolta,
scambio,  accesso  ed  elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione  in  rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali.
  3.  Il  Ministero  e  le regioni, anche con la collaborazione delle
universita',  concorrono  alla  definizione  di programmi concernenti
studi,  ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
  4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
con  le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2,
curano  la  catalogazione  dei  beni  culturali  loro appartenenti e,
previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
  5.  I  dati  di  cui  al  presente articolo affluiscono al catalogo
nazionale dei beni culturali.
  6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai
sensi  dell'articolo  13  e'  disciplinata  in  modo  da garantire la
sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.