Art. 17.
Disposizioni particolari  per  le regioni a statuto speciale e per le
              province autonome di Trento e di Bolzano

  1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano in conformita' ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  2.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dal comma 1, nel territorio
della   provincia   di   Trento,   il  presente  decreto  si  applica
compatibilmente  con  quanto  stabilito  dall'intesa tra il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e la provincia
autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il
29  luglio  2003;  in  particolare  sono  fatte salve, per i tre anni
scolastici  successivi  alla  data  di entrata in vigore del presente
decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al primo
ciclo  dell'istruzione  avviate  sulla  base  della predetta intesa a
decorrere dal 1° settembre 2003.
 
          Nota all'art. 17:
              - La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
          «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione».