Art. 17. 
(Definizione   dei   compiti   del   servizio    pubblico    generale
                          radiotelevisivo) 
 
  1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo  e'  affidato  per
concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un
contratto nazionale di servizio  stipulato  con  il  Ministero  delle
comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  provinciali,  con  i  quali  sono
individuati i diritti e gli obblighi della  societa'  concessionaria.
Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni. 
  2.  Il  servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo,   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce: 
    a)  la  diffusione  di  tutte  le   trasmissioni   televisive   e
radiofoniche di pubblico servizio della societa'  concessionaria  con
copertura integrale del territorio nazionale, per  quanto  consentito
dallo stato della scienza e della tecnica; 
    b) un  numero  adeguato  di  ore  di  trasmissioni  televisive  e
radiofoniche   dedicate   all'educazione,   all'informazione,    alla
formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo  alla
valorizzazione delle opere  teatrali,  cinematografiche,  televisive,
anche in lingua originale, e musicali riconosciute  di  alto  livello
artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore  e'  definito
ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie  nelle
comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse  le  trasmissioni
di intrattenimento per i minori; 
    c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla  lettera  b),  in
modo proporzionato, in tutte  le  fasce  orarie,  anche  di  maggiore
ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; 
    d)  l'accesso  alla  programmazione,  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti  e  dei  gruppi
rappresentati in Parlamento e  in  assemblee  e  consigli  regionali,
delle  organizzazioni  associative  delle   autonomie   locali,   dei
sindacati  nazionali,  delle  confessioni  religiose,  dei  movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni  nazionali  del  movimento  cooperativo   giuridicamente
riconosciute, delle associazioni di promozione sociale  iscritte  nei
registri nazionale e regionali, dei gruppi  etnici  e  linguistici  e
degli altri gruppi di rilevante interesse  sociale  che  ne  facciano
richiesta; 
    e)  la  costituzione  di  una  societa'  per  la  produzione,  la
distribuzione  e  la  trasmissione   di   programmi   radiotelevisivi
all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla  valorizzazione  della
lingua,   della   cultura   e   dell'impresa   italiane    attraverso
l'utilizzazione  dei   programmi   e   la   diffusione   delle   piu'
significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale; 
    f) la diffusione di trasmissioni  radiofoniche  e  televisive  in
lingua tedesca e ladina per la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese
per la regione autonoma Valle d'Aosta e  in  lingua  slovena  per  la
regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
    g) la trasmissione gratuita  dei  messaggi  di  utilita'  sociale
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e la  trasmissione  di  adeguate  informazioni
sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane; 
    h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti  destinati
specificamente ai minori, che tengano conto delle  esigenze  e  della
sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva; 
    i)  la  conservazione  degli  archivi   storici   radiofonici   e
televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; 
    l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi complessivi  annui  alla  produzione  di  opere  europee,  ivi
comprese quelle realizzate da  produttori  indipendenti;  tale  quota
trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo
la data di entrata in vigore della presente legge; 
    m) la realizzazione nei termini  previsti  dalla  presente  legge
delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze
terrestri in tecnica digitale; 
    n) la realizzazione di servizi interattivi digitali  di  pubblica
utilita'; 
    o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario  previsti
dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223; 
    p) l'articolazione della societa' concessionaria in  una  o  piu'
sedi nazionali e in sedi  in  ciascuna  regione  e,  per  la  regione
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; 
    q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici
di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2; 
    r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di  produzione
decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b)  e
per le  esigenze  di  promozione  delle  culture  e  degli  strumenti
linguistici locali; 
    s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza. 
  3. Le sedi regionali o, per le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  le  sedi  provinciali  della  societa'  concessionaria  del
servizio pubblico  generale  radiotelevisivo  operano  in  regime  di
autonomia finanziaria  e  contabile  in  relazione  all'attivita'  di
adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. 
  4.  Con  deliberazione  adottata  d'intesa  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima
di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono
fissate le linee-guida sul contenuto  degli  ulteriori  obblighi  del
servizio pubblico generale  radiotelevisivo,  definite  in  relazione
allo sviluppo dei mercati, al progresso  tecnologico  e  alle  mutate
esigenze culturali, nazionali e locali. 
  5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione  il  servizio
pubblico  generale  radiotelevisivo  e'  consentito  lo  svolgimento,
direttamente  o   attraverso   societa'   collegate,   di   attivita'
commerciali ed editoriali,  connesse  alla  diffusione  di  immagini,
suoni e dati, nonche' di altre attivita' correlate, purche' esse  non
risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi
concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. 
 
          Nota all'art. 17
              -  Per  l'art.  8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si
          vedano note all'art. 5.