Art. 17. Scioglimento L'ICRANET puo' essere sciolto da una maggioranza di tre quarti dei componenti del Comitato di direzione qualora sia stato accertato che gli scopi dell'ICRANET non siano stati raggiunti; in caso di scioglimento, i beni dell'ICRANET situati nel Paese ospite o in altri Paesi saranno ceduti a tali Paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o ceduti ad istituzioni che hanno finalita' analoghe a quelle dell'ICRANET nei rispettivi Paesi, previo accordo tra il Governo di quei Paesi ed il Comitato di direzione.