Art. 17
                              Sanzioni

  1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non
lo  indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla
sanzione  di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.
 
          Note all'art. 17:
              -   Il   testo   dell'art.  22,  comma  3  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
              "3.   Chiunque   viola  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 11,  14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e'
          punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000".