ART. 17 (istruttoria e adozione del giudizio di compatibilita' ambientale) 1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato sono svolte dalla Commissione di cui all'articolo 6. A tal fine, il vicepresidente competente, per ogni proposta di piano o programma inviatagli ai sensi dell'articolo 16, comma 1, provvede alla costituzione di apposita sottocommissione secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 5; ove ne ricorrano i presupposti la sottocommissione e' integrata ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 6. 2. Ove la sottocommissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, ne puo' richiedere l'integrazione. In tal caso i termini del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste. 3. La sottocommissione incaricata acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonche' le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi degli articoli 10 e 11, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui agli articoli 10 e 11, fatta comunque salva la sospensione eventualmente disposta ai sensi del comma 2. 4. In caso di ritardo, e previa diffida a provvedere entro dieci giorni, anche su istanza delle parti interessate, tutti i poteri dei vicepresidenti sono esercitati dal Presidente della Commissione. 5. Il parere espresso dalla sottocommissione e' immediatamente trasmesso da parte del competente vicepresidente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro proponente, entro i successivi trenta giorni provvede all'adozione del giudizio di compatibilita' ambientale. 6. L'inutile decorso del termine di cui al comma 5 implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 12, comma 2.