Art. 17. 
Deroghe alle sperimentazioni di campo  di  medicinali  veterinari  ad
                    azione immunologia inattivati 
  1. In deroga all'articolo 12, comma 3, lettera j),  in  circostanze
eccezionali concernenti medicinali veterinari ad azione  immunologica
inattivati, il richiedente non e' tenuto a  fornire  i  risultati  di
talune sperimentazioni sul campo nella specie cui i  medicinali  sono
destinati, se tali sperimentazioni non possono  essere  eseguite  per
giustificate ragioni, in particolare a causa  di  altre  disposizioni
normative.