Art. 17.
        Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
  1.  La  domanda  di  protezione  internazionale  ha  come  esito il
riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformita'
a  quanto  stabilito  dagli  articoli 3,  4,  5  e  6, se ricorrono i
presupposti  di  cui  all'articolo 14  e  non  sussistono le cause di
cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.