Art. 17. Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti 1. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attivita' professionale, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo o e' conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale; b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate; c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini del-l'identificazione di un cliente.