Art. 17. 1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalita' di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalita' di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge.
Note all'art. 17: - Il testo degli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 della citata legge n. 93/1983 (per il titolo v. nota all'art. 2) e' il seguente: "Art. 7 (Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 5". "Art. 8 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione provinciale d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15. Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 6, ultimo comma". ________ N.B. - La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1984, n. 219 (Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1984, n. 211) ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 8 soprariportato, nella parte in cui non fa salva la competenza della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della regione. "Art. 9 (come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 426) (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unita' sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanita', da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie, come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15". "Art. 10 (come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426) (Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti). - Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonche' degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente art. 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse. Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15. Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo e' approvata con provvedimento regionale in conformita' ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarita' dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilita' finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale". "Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro. La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7. La delegazione delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale. Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10". - Per l'art. 6 della citata legge n. 93/1983 si veda la nota all'art. 18. - Per l'art. 25 della citata legge n. 93/1983 si veda la precedente nota all'art. 2.