Art. 17.
             (Misure di semplificazione delle procedure
                relative ai piccoli appalti pubblici)

1.  Al  fine  di  fronteggiare  la  straordinaria situazione di crisi
economica in atto e per incentivare l'accesso alle commesse pubbliche
da  parte  delle  piccole  e medie imprese, a decorrere dal 1° luglio
2009  sono  abrogate le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5,
terzo  periodo,  nonche' all'articolo 37, comma 7, terzo periodo, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 17:
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 36 del
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e
          successive modificazioni:
              «5.  I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede
          di  offerta  per quali consorziati il consorzio concorre; a
          questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
          altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
          esclusi  dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
          caso  di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
          del  codice  penale. E' vietata la partecipazione a piu' di
          un  consorzio  stabile.  Qualora  le stazioni appaltanti si
          avvalgano  della  facolta'  di cui all'art. 122, comma 9, e
          all'art.  124,  comma  8, e' vietata la partecipazione alla
          medesima  procedura  di affidamento del consorzio stabile e
          dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si
          applica l'art. 353 del codice penale.».
             -  Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 37 del gia'
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
              «7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
          gara  in  piu'  di un raggruppamento temporaneo o consorzio
          ordinario  di  concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
          anche  in  forma individuale qualora abbia partecipato alla
          gara  medesima  in  raggruppamento o consorzio ordinario di
          concorrenti.  I  consorzi  di  cui  all'art.  34,  comma 1,
          lettera  b),  sono  tenuti ad indicare, in sede di offerta,
          per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a questi
          ultimi  e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
          forma,  alla  medesima  gara;  in  caso  di violazione sono
          esclusi  dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
          caso  di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353
          del codice penale. Per i consorzi di cui all'art. 34, comma
          1,  lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano
          della  facolta'  di  cui  all'art. 122, comma 9, e all'art.
          124,  comma  8,  e' vietata la partecipazione alla medesima
          procedura  di  affidamento del consorzio e dei consorziati;
          in  caso  di inosservanza di tale divieto si applica l'art.
          353 del codice penale.».