Art. 17.
Monitoraggio sui prezzi
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
in accordo con il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi
della collaborazione delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, nonche' delle associazioni dei consumatori,
provvede a monitorare i prezzi di vendita degli alimenti per lattanti
che dovranno essere resi pubblici.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico vengono fissate le modalita' di acquisizione dei dati
relativi ai prezzi di cui al comma 1.