Art. 17 
 
 
                       Clausola di cedevolezza 
 
  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge  4
febbraio  2005,  n.  11,  le  disposizioni   del   presente   decreto
legislativo  riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa   delle
regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello  Stato  e  con
carattere di cedevolezza, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto  legislativo  nelle  regioni  e  nelle  province
autonome  nelle  quali  non  sia  ancora  adottata  la  normativa  di
attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla
data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117,   comma   terzo,   della
Costituzione. 
 
          Note all'art. 17: 
              - L'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione,
          cosi' recita: 
              «Sono  materie  di  legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              (Omissis). 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.» 
              - L'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio  2005,  n.
          11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15  febbraio  2005,
          n. 37, cosi' recita: 
              «3. Ai fini di cui all'art. 117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, le disposizioni  legislative  adottate  dallo
          Stato per l'adempimento degli  obblighi  comunitari,  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e  le
          province autonome, alle condizioni e secondo  la  procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».