Art. 17 
                  Servizio di assistenza spirituale 
 
1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate,  istituito
per assicurare l'esercizio delle  pratiche  di  culto  del  personale
militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici
in qualita' di cappellani militari, e' disciplinato  dal  titolo  III
del libro V.