Art. 17.

(Modifiche  all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
  in materia di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori)

  1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285
del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, la parola: "finale" e' soppressa;
    b)  al sesto periodo, le parole: "La prova finale dei corsi" sono
sostituite dalle seguenti: "La prova di verifica dei corsi";
    c)  dopo  il sesto periodo sono inseriti i seguenti: "Nell'ambito
dei  corsi  di  cui al primo e al terzo periodo e' svolta una lezione
teorica  di  almeno  un'ora,  volta  all'acquisizione  di  elementari
conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai
fini  del  conseguimento  del  certificato di cui al comma 1-bis, gli
aspiranti  che  hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la
prova  di  cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea
attivita' di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore".
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento
di  una  prova  pratica  di  guida  del  ciclomotore,  si applicano a
decorrere dal 19 gennaio 2011.
  3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da   adottare,   di   concerto   con   il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le
modalita'  di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei
ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonche' della
relativa   attivita'   di   formazione,   di   cui  al  comma  11-bis
dell'articolo  116  del  decreto  legislativo  n.  285 del 1992, come
modificato dal comma 1 del presente articolo.
  4.   Le   amministrazioni  pubbliche  interessate  provvedono  alle
attivita'  previste  dal  presente articolo nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Note all'art. 17. 
            - Si riporta il testo dell'articolo  116,  comma  11-bis,
          del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di
          cui al  comma  1-bis  possono  frequentare  appositi  corsi
          organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio  del
          certificato  e'  subordinato  ad  un  esame  svolto  da  un
          funzionario esaminatore del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali  e
          non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
          corsi organizzati gratuitamente all'interno  della  scuola,
          nell'ambito    dell'autonomia    scolastica.    Ai     fini
          dell'organizzazione dei corsi, le  istituzioni  scolastiche
          possono stipulare, anche sulla base di intese  sottoscritte
          dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
          i  trasporti  terrestri,  apposite  convenzioni  a   titolo
          gratuito   con   comuni,   autoscuole,    istituzioni    ed
          associazioni pubbliche e  private  impegnate  in  attivita'
          collegate alla circolazione stradale. I corsi  sono  tenuti
          prevalentemente da personale insegnante  delle  autoscuole.
          La prova  di  verifica  dei  corsi  organizzati  in  ambito
          scolastico e' espletata da un funzionario  esaminatore  del
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri  e  dall'operatore
          responsabile della  gestione  dei  corsi.  Nell'ambito  dei
          corsi di cui al primo e al  terzo  periodo  e'  svolta  una
          lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di
          elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori  in
          caso  di  emergenza.  Ai   fini   del   conseguimento   del
          certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che  hanno
          superato l'esame di cui al secondo periodo o  la  prova  di
          cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa  idonea
          attivita' di formazione, una prova  pratica  di  guida  del
          ciclomotore.  Ai  fini  della  copertura   dei   costi   di
          organizzazione  dei  corsi  tenuti  presso  le  istituzioni
          scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca sono assegnati i  proventi  delle  sanzioni
          amministrative    pecuniarie    nella    misura    prevista
          dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca,
          stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, le direttive, le modalita', i programmi dei  corsi
          e  delle  relative  prove,  sulla  base   della   normativa
          comunitaria.