Art. 17. (Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori) 1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, la parola: "finale" e' soppressa; b) al sesto periodo, le parole: "La prova finale dei corsi" sono sostituite dalle seguenti: "La prova di verifica dei corsi"; c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: "Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e' svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attivita' di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore". 2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonche' della relativa attivita' di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo. 4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 17. - Si riporta il testo dell'articolo 116, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge: 11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato ad un esame svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attivita' collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo e' svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attivita' di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalita', i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.