Art. 17. 
 
      (Applicazione dei contratti collettivi del comparto della 
         Presidenza del Consiglio dei ministri al personale 
                         ad essa trasferito) 
 
1.  Al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale,  trasferito  e
inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   e   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a  decorrere  dal
1° gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000
euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per i riferimenti del citato decreto-legge n. 181 del
          2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio
          2006, n. 233, si veda nelle note all'art. 16. 
              - Il testo del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre  2006,  n.
          230 ed e' stato convertito, con modificazioni, dalla  legge
          24  novembre  2006,  n.  286,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 28 novembre 2006, n. 277. 
              - Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge  n.
          282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n.  307  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale e di finanza pubblica), e' il seguente: 
              «5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».