Art. 17 
 
  Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione 
 
  1. Terna S.p.A. individua in una  apposita  sezione  del  Piano  di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale gli interventi  di  cui
all'articolo  4,  comma  4,  tenendo  conto   dei   procedimenti   di
autorizzazione alla costruzione e  all'esercizio  degli  impianti  in
corso. 
  2. In una apposita sezione del Piano  di  sviluppo  della  rete  di
trasmissione nazionale  Terna  S.p.A.  individua  gli  interventi  di
potenziamento della  rete  che  risultano  necessari  per  assicurare
l'immissione  e  il  ritiro  integrale  dell'energia  prodotta  dagli
impianti a fonte rinnovabile gia' in esercizio. 
  3. Le sezioni del Piano di  sviluppo  della  rete  di  trasmissione
nazionale, di cui ai commi  1  e  2,  possono  includere  sistemi  di
accumulo  dell'energia  elettrica   finalizzati   a   facilitare   il
dispacciamento degli impianti non programmabili. 
  4. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  provvede  alla
regolamentazione di quanto previsto al comma  3  e  assicura  che  la
remunerazione degli investimenti per la realizzazione e  la  gestione
delle opere di cui ai commi  1,  2  e  3  tenga  adeguatamente  conto
dell'efficacia ai fini del ritiro dell'energia da fonti  rinnovabili,
della rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio delle  medesime
opere, anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna  zona
del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo. 
  5.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  14  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n.  387,  recante  Attuazione
          della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla   promozione
          dell'energia  elettrica  prodotta  da   fonti   energetiche
          rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita': 
              "Art. 14. Questioni  attinenti  il  collegamento  degli
          impianti alla rete elettrica. 
              1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il
          gas   emana   specifiche   direttive   relativamente   alle
          condizioni tecniche  ed  economiche  per  l'erogazione  del
          servizio di connessione di  impianti  alimentati  da  fonti
          rinnovabili alle  reti  elettriche  con  tensione  nominale
          superiore  ad  1  kV,  i  cui  gestori  hanno  obbligo   di
          connessione di terzi. 
              2. Le direttive di cui al comma 1: 
              a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori  di
          rete, degli standard tecnici  per  la  realizzazione  degli
          impianti di utenza e di rete per la connessione; 
              b) fissano le procedure, i tempi e  i  criteri  per  la
          determinazione dei costi,  a  carico  del  produttore,  per
          l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie  per
          l'individuazione della soluzione definitiva di connessione; 
              c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi
          di connessione tra il nuovo  produttore  e  il  gestore  di
          rete; 
              d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti
          di  rete  per  la  connessione  possono  essere  realizzati
          interamente  dal  produttore,   individuando   altresi'   i
          provvedimenti che il Gestore della rete  deve  adottare  al
          fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per
          i casi nei quali il produttore  non  intenda  avvalersi  di
          questa facolta', stabiliscono quali sono le iniziative  che
          il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi
          di realizzazione; 
              e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori  di
          rete, delle condizioni tecniche  ed  economiche  necessarie
          per la realizzazione delle eventuali opere  di  adeguamento
          delle infrastrutture di rete per la  connessione  di  nuovi
          impianti; 
              f) definiscono le modalita' di ripartizione  dei  costi
          fra tutti i produttori che ne beneficiano  delle  eventuali
          opere di adeguamento delle infrastrutture  di  rete.  Dette
          modalita', basate su criteri oggettivi, trasparenti  e  non
          discriminatori tengono conto dei benefici che i  produttori
          gia' connessi e quelli collegatisi  successivamente  e  gli
          stessi gestori di rete traggono dalle connessioni, 
              f-bis) sottopongono a termini  perentori  le  attivita'
          poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e
          procedure sostitutive in caso di inerzia; 
              f-ter)   prevedono,   ai   sensi   del   paragrafo    5
          dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,   del   26   giugno   2003,   e
          dell'articolo 2, comma  24,  lettera  b),  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481,  procedure  di  risoluzione  delle
          controversie insorte fra produttori e gestori di  rete  con
          decisioni, adottate dall'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas, vincolanti fra le parti; 
              f-quater)   prevedono    l'obbligo    di    connessione
          prioritaria alla rete degli impianti  alimentati  da  fonti
          rinnovabili,  anche  nel  caso  in  cui  la  rete  non  sia
          tecnicamente in grado di  ricevere  l'energia  prodotta  ma
          possano essere adottati interventi di  adeguamento  congrui
          (19); 
              f-quinquies) prevedono che gli  interventi  obbligatori
          di adeguamento della rete di  cui  alla  lettera  f-quater)
          includano tutte le infrastrutture tecniche  necessarie  per
          il funzionamento della rete e  tutte  le  installazioni  di
          connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con
          parziale  cessione   alla   rete   dell'energia   elettrica
          prodotta; 
              f-sexies)  prevedono  che  i   costi   associati   alla
          connessione siano ripartiti con le modalita'  di  cui  alla
          lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete
          siano a carico del gestore della rete; 
              f-septies) prevedono le  condizioni  tecnico-economiche
          per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della
          generazione  distribuita  e  della  piccola   cogenerazione
          mediante impianti eserciti tramite societa' terze, operanti
          nel settore dei servizi  energetici,  comprese  le  imprese
          artigiane e le loro forme consortili. 
              3. I gestori di rete  hanno  l'obbligo  di  fornire  al
          produttore che richiede il collegamento  alla  rete  di  un
          impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni  atte
          a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime  dei
          costi e della relativa ripartizione,  in  conformita'  alla
          disciplina di cui al comma 1. 
              4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  adotta
          i provvedimenti eventualmente necessari per  garantire  che
          la  tariffazione   dei   costi   di   trasmissione   e   di
          distribuzione  non  penalizzi  l'elettricita'  prodotta  da
          fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta  in
          zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni  a
          bassa densita' di popolazione."