Art. 17 

 

				 
Modifiche all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
                       23 aprile 2001, n. 290 

 
  1. L'articolo 38 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
aprile 2001, n. 290, e' sostituito dal seguente: 


				 
                              "Art. 38. 

 

				 
(Disposizioni  per  taluni   prodotti   utilizzati   in   agricoltura
               biologica, biodinamica e convenzionale) 

 
    1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1107/2009,
i prodotti di cui all'articolo 2, comma 4, elencati  nell'Allegato  1
del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  27  novembre  2009,  n.  18354,  non  sono   soggetti   ad
autorizzazione  per  l'immissione  in  commercio,  quando  non  siano
venduti con denominazione di fantasia, o in miscela tra  di  essi  in
quanto commercializzati ed impiegati come corroboranti,  potenziatori
della resistenza delle piante. 
    2. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 4,  sono  immessi  sul
mercato solo se: 
      a) il loro uso non provoca effetti  nocivi  ne'  immediati  ne'
ritardati, sulla salute umana o degli animali ne' sull'ambiente; 
      b) sono  iscritti  in  una  lista  di  corroboranti  redatta  e
periodicamente aggiornata dal  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
      c) nell'etichetta sono riportate le indicazioni concernenti  la
composizione quali-quantitativa, le modalita' e le precauzioni d'uso,
l'identificazione  del   Responsabile   legale   dell'immissione   in
commercio, lo stabilimento di produzione e  confezionamento,  nonche'
la destinazione d'uso che, comunque, non dovra' essere  riconducibile
in nessun caso alla definizione  di  prodotto  fitosanitario  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento. 
    3. La domanda  di  approvazione  di  tali  prodotti  deve  essere
presentata  al  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali  da  un  qualsiasi  soggetto  interessato  e  deve   essere
corredata dai seguenti elementi: 
      a) valutazione dei possibili effetti sulla salute umana,  degli
animali  o  sull'ambiente,  sulla  base   degli   studi   scientifici
disponibili; 
      b) nome e indirizzo del responsabile legale dell'immissione  in
commercio e stabilimento di produzione e confezionamento; 
      c) informazioni sulla composizione, specificando la natura e la
quantita' delle sostanze, secondo la nomenclatura scientifica; 
      d) modalita' e precauzioni d'uso; 
      e) etichetta. 
    4. Un corroborante, sara' approvato, sentito il  Ministero  della
salute, solo dopo pertinenti valutazioni effettuate da  una  apposita
Commissione tecnica che potra' richiedere documentazione  integrativa
alla domanda presentata ai sensi del comma 3. La Commissione  tecnica
e' istituita  con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, che ne stabilira' la composizione  e
le  modalita'  operative.  Di  tale  Commissione  fanno  parte  anche
rappresentanti designati dal Ministero della salute e  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai componenti
della Commissione tecnica non e' dovuto alcun compenso,  ne'  gettone
di presenza. 
    5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
puo' riesaminare l'approvazione di tali prodotti in qualunque momento
avvalendosi del parere della commissione tecnica di cui al  comma  4.
Qualora i prodotti non dovessero piu' soddisfare i  criteri  previsti
per l'iscrizione, provvede all'eliminazione dei prodotti indicati  al
decreto di cui al comma 1 o ne modifica i requisiti e  le  condizioni
minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione.". 
    6.  Agli   adempimenti   di   cui   al   presente   articolo   le
amministrazioni  interessate  provvederanno  con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 17: 
              Si riporta il testo dell'articolo 38  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  290   del   2001,   come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 38. (Disposizioni per taluni prodotti  utilizzati
          in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale) - 1.
          Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  regolamento  (CE)   n.
          1107/2009, i prodotti  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,
          elencati nell'Allegato 1 del  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2009,
          n.  18354,  non  sono  soggetti   ad   autorizzazione   per
          l'immissione in commercio, quando  non  siano  venduti  con
          denominazione di fantasia, o in  miscela  tra  di  essi  in
          quanto commercializzati  ed  impiegati  come  corroboranti,
          potenziatori della resistenza delle piante. 
              2. I prodotti di cui  all'articolo  2,  comma  4,  sono
          immessi sul mercato solo se: 
              a) il loro uso non provoca effetti nocivi ne' immediati
          ne' ritardati, sulla  salute  umana  o  degli  animali  ne'
          sull'ambiente; 
              b) sono iscritti in una lista di corroboranti redatta e
          periodicamente aggiornata  dal  Ministero  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali; 
              c)  nell'etichetta  sono   riportate   le   indicazioni
          concernenti   la   composizione   quali-quantitativa,    le
          modalita' e le  precauzioni  d'uso,  l'identificazione  del
          Responsabile  legale  dell'immissione  in   commercio,   lo
          stabilimento di produzione e  confezionamento,  nonche'  la
          destinazione  d'uso  che,  comunque,  non   dovra'   essere
          riconducibile in nessun caso alla definizione  di  prodotto
          fitosanitario di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),
          del presente regolamento. 
              3. La domanda di approvazione  di  tali  prodotti  deve
          essere presentata al Ministero  delle  politiche  agricole,
          alimentari e forestali da un qualsiasi soggetto interessato
          e deve essere corredata dai seguenti elementi: 
              a)  valutazione  dei  possibili  effetti  sulla  salute
          umana, degli animali  o  sull'ambiente,  sulla  base  degli
          studi scientifici disponibili; 
              b)   nome   e   indirizzo   del   responsabile   legale
          dell'immissione in commercio e stabilimento di produzione e
          confezionamento; 
              c) informazioni  sulla  composizione,  specificando  la
          natura  e  la  quantita'   delle   sostanze,   secondo   la
          nomenclatura scientifica; 
              d) modalita' e precauzioni d'uso; 
              e) etichetta. 
              4.  Un  corroborante,  sara'  approvato,   sentito   il
          Ministero della salute, solo  dopo  pertinenti  valutazioni
          effettuate da una apposita Commissione tecnica  che  potra'
          richiedere   documentazione   integrativa   alla    domanda
          presentata ai sensi del comma 3. La Commissione tecnica  e'
          istituita con apposito decreto del Ministro delle politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  che  ne  stabilira'  la
          composizione e le modalita' operative. Di tale  Commissione
          fanno parte anche rappresentanti  designati  dal  Ministero
          della salute e dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare. Ai componenti della  Commissione
          tecnica non  e'  dovuto  alcun  compenso,  ne'  gettone  di
          presenza. 
              5. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali, puo' riesaminare l'approvazione di tali prodotti
          in  qualunque  momento   avvalendosi   del   parere   della
          commissione tecnica di cui al comma 4. Qualora  i  prodotti
          non  dovessero  piu'  soddisfare  i  criteri  previsti  per
          l'iscrizione,  provvede   all'eliminazione   dei   prodotti
          indicati al decreto di cui al  comma  1  o  ne  modifica  i
          requisiti e  le  condizioni  minime  necessarie  alla  loro
          commercializzazione e utilizzazione.". 
              6. Agli adempimenti di  cui  al  presente  articolo  le
          amministrazioni interessate provvederanno  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente.". 
              Si riporta il testo dell'Allegato  1  del  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole, alimentari  e  forestali
          27 novembre 2009, n. 18354: 
 
                                                          "Allegato 1 
 
          Prodotti impiegati come  corroboranti,  potenziatori  delle
                                         difese naturali dei vegetali 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico