Art. 17 Disciplina dell'accreditamento dei collegi universitari di merito 1. Con decreto del Ministro sono individuati i parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di cui al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica. 2. L'accreditamento e' concesso con decreto del Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La presentazione della domanda e' consentita ai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto il riconoscimento da almeno cinque anni. 3. Per la concessione dell'accreditamento di cui al comma 2, il collegio universitario di merito deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione che attesti e dimostri: a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi universitari; b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale; c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo; d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che favoriscono la mobilita' internazionale degli studenti iscritti. 4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, esaminata la documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei requisiti richiesti, emana il decreto di concessione dell'accreditamento. 5. L'accreditamento del collegio universitario di merito e' condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale. 6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi' definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti statali per i collegi universitari di merito accreditati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 7. Le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale, attivate presso le universita' allo scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.