Art. 17. 
 
   Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni 
 
  1. Al fine di  contribuire  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica  imposti  dagli  obblighi  europei   necessari   al
raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o
accorpate sulla base dei criteri e secondo la  procedura  di  cui  ai
commi 2 e 3. 
  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  il  Consiglio  dei   ministri   determina,   con   apposita
deliberazione, da adottare su proposta dei  Ministri  dell'interno  e
della  pubblica  amministrazione,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  i  criteri  per  la  riduzione   e
l'accorpamento  delle  province,  da  individuarsi  nella  dimensione
territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia.  Ai
fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina  vigente,
la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto
nazionale di statistica  relativi  all'ultimo  censimento  ufficiale,
comunque disponibili alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve  le  province  nel
cui territorio si trova il comune capoluogo di  regione.  Sono  fatte
salve, altresi', le province confinanti solo con province di  regioni
diverse da quella di appartenenza e con una  delle  province  di  cui
all'articolo 18, comma 1. 
  3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 e'  trasmesso  al
Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto  ordinario
o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed  enti
locali, i quali, entro quaranta giorni dalla  data  di  trasmissione,
deliberano  un  piano  di  riduzioni  e  accorpamenti  relativo  alle
province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani  di
cui al primo periodo del presente comma,  costituenti  iniziative  di
riordino delle  province,  sono  trasmessi  entro  cinque  giorni  al
Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere  di
ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4. 
  4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  atto  legislativo   di
iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province,  sulla
base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data
tali deliberazioni in una o piu' regioni non  risultano  assunte,  il
provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente  comma
e'  assunto  previo  parere  della  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  che  si  esprime   entro   dieci   giorni
esclusivamente in ordine alla  riduzione  ed  all'accorpamento  delle
province ubicate nei territori delle regioni medesime. 
  5. Le Regioni a statuto speciale, entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti
ai principi di cui al presente articolo, che  costituiscono  principi
dell'ordinamento  giuridico   della   Repubblica   nonche'   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione per le  province
autonome di Trento e Bolzano. 
  6. Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma  10  del  presente
articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e  di  coordinamento
di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto
del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo,
della Costituzione, e in attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con  modificazioni,
dalla citata legge n. 214 del 2011,  sono  trasferite  ai  comuni  le
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti
nelle materie di competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. 
  7. Le funzioni amministrative di cui al comma  6  sono  individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa intesa con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed
autonomie locali. 
  8. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  previa  intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base  della
individuazione delle funzioni di cui al comma  7,  si  provvede  alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,  umane,
strumentali e organizzative  connessi  all'esercizio  delle  funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni
interessati.  Sugli  schemi  dei  decreti,  per  quanto  attiene   al
trasferimento di risorse umane,  sono  consultate  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. 
  9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai  sensi
del  comma  6  e'  inderogabilmente  subordinata  ed  e'  contestuale
all'effettivo trasferimento dei beni  e  delle  risorse  finanziarie,
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime. 
  10. All'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni  delle
province  quali  enti  con  funzioni  di   area   vasta,   ai   sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
    a)  pianificazione  territoriale  provinciale  di   coordinamento
nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di
competenza; 
    b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,
autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  in
coerenza  con  la  programmazione  regionale   nonche'   costruzione,
classificazione e gestione delle  strade  provinciali  e  regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente. 
  11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di  coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo  117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 
  12. Resta fermo che gli organi  di  governo  della  Provincia  sono
esclusivamente  il  Consiglio  provinciale  e  il  Presidente   della
Provincia,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma   15,   del   citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti
territoriali interessati,  conseguente  all'attuazione  del  presente
articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.